
= La nuova disposizione, contenuta nell’articolo 88 bis della Legge di Conversione del Decreto “Cura Italia” del 24.04.2020 n. 27, disciplina il tema dei rimborsi per i viaggi annullati o sospesi per impossibilità sopravvenuta a causa dell’emergenza Covid-19.
Specificatamente si stabilisce che, ai sensi dell’art. 1463 c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta per i contratti di soggiorno quando tali contratti vengono stipulati:
a) da soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) da soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che
hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di
selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi
e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere
culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati da provvedimenti delle
autorità competenti, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di
efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la
programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o
eventi.
= I sopra indicati soggetti devono informare la struttura ricettiva della situazione di impossibilità sopravvenuta, allegando altresì i documenti di prenotazione del soggiorno, e ciò entro 30 giorni:
1°) dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d);
2°) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e).
= La struttura ricettiva, entro i successivi 30 giorni, può a scelta effettuare il rimborso del corrispettivo versato dal cliente ovvero l’emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall’emissione.
= E’ anche possibile che i casi di impossibilità sopravvenuta a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardino le strutture ricettive, in tali casi è stata prevista la possibilità per la struttura di offrire a propria scelta: a) un servizio sostitutivo di livello equivalente o meno con restituzione della eventuale differenza di prezzo, b) il rimborso economico, c) un voucher di pari importo, con validità di un anno dall’emissione.
In maniera analoga anche gli organizzatori di pacchetti turistici, sempre a loro discrezione, potranno offrire ai clienti una delle tre opzioni di rimborso sopra indicate.
Sia il rimborso che l’emissione del voucher turistico avverrà non appena l’organizzatore del pacchetto avrà ricevuto i relativi rimborsi o i voucher dai fornitori di servizi (ad esempio dagli alberghi) e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui sarebbe dovuto iniziare il viaggio.
= Per quanto riguarda infine i viaggi di istruzione annullati o sospesi a causa dell’emergenza Covid-19, l’organizzatore del viaggio, potrà optare di effettuare il rimborso economico, ovvero emettere un voucher di pari importo da utilizzare sempre entro un anno dall'emissione. Anche in tali casi, l'organizzatore effettua il rimborso o emette il voucher non appena avrà ricevuto i rimborsi o i voucher dai fornitori e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista per l’inizio del viaggio. Deve invece essere sempre erogato il rimborso economico, quando il viaggio di istruzione era previsto per la scuola dell'infanzia o per le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
= Le previsioni legislative di cui sopra si applicano anche quando il viaggio è stato acquistato o prenotato tramite un'agenzia di viaggio o un portale di prenotazione. L'emissione dei voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
In conclusione è importante evidenziare che tali disposizioni sono da considerarsi norme di applicazione necessaria, prevalenti anche rispetto a norme straniere.
Avv. Giulia Pappalardo