
Il periodo che stiamo vivendo contraddistinto dall’emergenza sanitaria conseguenziale alla pandemia da COVID-19 sta purtroppo influenzando e compromettendo l’esercizio di alcuni diritti costituzionali.
Tra le questioni più dibattute spicca sicuramente quella relativa alla possibilità o meno per il genitore (nella maggior parte dei casi il padre) non collocatario dei figli minori di continuare ad esercitare il suo diritto-dovere di visita.
Il dubbio sulla legittimità degli spostamenti dei genitori separati al fine di continuare a garantire una costante frequentazione dei figli con entrambi i genitori, è stato in un primo momento sciolto da un chiarimento espresso dal Governo, secondo il quale “ gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio ”.
Tale chiarimento è stato richiamato e fatto proprio dal Tribunale di Milano in un proprio provvedimento dell’11 marzo 2020, con il quale è stato disposto che “ alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti ”.
Successivamente il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha disposto il divieto degli spostamenti in altro Comune diverso da quello di propria residenza, limitandoli ai soli motivi di lavoro, salute e assoluta urgenza, così di fatto sopprimendo le situazioni di necessità. Di conseguenza, con un’interpretazione restrittiva, i trasferimenti fuori dal Comune per prelevare o riportare i figli presso l’abitazione del genitore collocatario dovevano considerarsi vietati.
In tal senso si sono quindi avuti i primi pronunciamenti ristrettivi dei vari Tribunali italiani: il Tribunale di Napoli con un provvedimento del 26 marzo 2020 ha ritenuto che, nell'attuale contesto di divieti alla circolazione imposti dalla normativa nazionale e regionale, la disciplina delle visite non potesse più prevedere gli spostamenti dei minori, disponendo che la frequentazione genitori-figli fosse continuata ad essere assicurata con colloqui mediante videochiamata.
Anche la Corte d’Appello di Bari, Sezione Famiglia, con provvedimento del 26 marzo 2020 , pronunciandosi in un caso di genitori residenti in Comuni diversi, ha ritenuto il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi, recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone per le attuali ragioni sanitarie.
Quanto sopra viene a determinare di fatto una chiara discriminazione tra i figli di genitori separati residenti nello stesso Comune e quelli di genitori residenti in Comuni diversi.
Si è allora pensato di superare tale interpretazione restrittiva, considerando la frequentazione dei figli come rientrante nella tutela dell’equilibrio psicofisico del minore, come tale riconducibile a cause legate a motivi di salute. Il Tribunale di Verona con proprio provvedimento del 27 marzo 2020 ha respinto la richiesta di sospensione delle visite della madre non collocataria, residente in Comune diverso, disponendo “ un collocamento alternato che limita la frequenza degli spostamenti della minore; quest’ultima rimarrà alternativamente per 15 giorni presso ciascun genitore, onerando il padre di prelevare e riportare la figlia presso la madre, sprovvista di patente. Nei tempi di permanenza presso un genitore, l’altro potrà contattare la figlia in videochiamata ”. La pronuncia in questione ha messo in luce come un’alternanza troppo frammentata non sia compatibile con l’attuale situazione di emergenza, proponendo pertanto una soluzione pensata per minimizzare il rischio, che di fatto trasforma un affidamento con genitore collocatario, in un affidamento paritetico.
I successivi provvedimenti emanati dal Governo che hanno prorogato le attuali restrizioni al 13 aprile 2020, e poi successivamente al 3 maggio 2020, hanno tra l’altro previsto che “ gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori ”. Naturale conseguenza di quanto sopra è stata la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, che con decreto del 3 aprile 2020 ha statuito che il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non ha subìto limitazioni a seguito della normativa emergenziale per fronteggiare il Coronavirus.
Ritengo che la giurisprudenza si orienterà a dare rilievo alle diverse zone di residenza dei genitori e al connesso rischio epidemiologico. In tal senso, il diritto alla salute è da considerarsi di pari rango rispetto a quello alle relazioni familiari. Pertanto nel necessario bilanciamento dei diritti, prioritario resterà il prevalente interesse del minore: occorrerà trovare soluzioni fondate sul buon senso e sulla ragionevolezza, evitando di esporre i minori a situazioni potenzialmente di rischio, magari sostituendo, solo ovviamente durante il periodo pandemico, il diritto di visita con il diritto di tenersi in contatto con i bambini seppur a distanza mediante sistemi di comunicazione quali telefonate, video chiamate o altri mezzi telematici anche più volte durante la giornata, ed in ciò ovviamente deve essere affidato ai genitori il compito di riuscire a trovare la soluzione più idonea per i loro figli, lasciando da parte ostilità e rivendicazioni reciproche.
In conclusione, ritengo di poter affermare che il diritto dei figli di trascorrere il loro tempo con entrambi i genitori, pur nell’emergenza epidemiologica, non può essere messa in discussione come non lo deve essere il principio della bigenitorialità.